Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 398
2. Responsabilità per fedele esecuzione a. In genere 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 2 Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. 3 Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso. 250Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. |