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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 413

B. Mer­ce­de del me­dia­to­re

I. Quan­do è do­vu­ta

 

1 La mer­ce­de è do­vu­ta to­sto che il con­trat­to sia con­chiu­so a se­gui­to dell’in­di­ca­zio­ne o del­la in­ter­po­si­zio­ne del me­dia­to­re.

2 Se il con­trat­to è con­chiu­so sot­to una con­di­zio­ne so­spen­si­va, la mer­ce­de può pre­ten­der­si so­lo al ve­ri­fi­car­si del­la con­di­zio­ne.

3 Il me­dia­to­re può pre­ten­de­re il rim­bor­so del­le spe­se an­che se il con­trat­to non si con­chiu­da, in quan­to ciò fos­se con­ve­nu­to.