1 L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.
2 Essa ha l’obbligo in ispecie:
- 1.
- di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima;
- 2.
- di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3 L’amministrazione risponde:
- 1.
- della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci;
- 2.
- della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione;
- 3.
- delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.751
751 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).