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Art. 928a
II. Collaborazione tra le autorità 1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti. 2 Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione. 2bis L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 del Codice penale766, l’articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927767 o l’articolo 16a capoverso 1 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003768. Esamina in particolare se le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone sono compatibili con le interdizioni di esercitare un’attività comunicate secondo l’articolo 64a della legge del 17 giugno 2016769 sul casellario giudiziale.770 2ter Se constata un’incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.771 2quater L’ufficio cantonale del registro di commercio intima all’ente giuridico di prendere le misure necessarie.772 3 Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti. 770 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). 771 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). 772 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). |