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Art. 936a
II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti 1 Le iscrizioni del registro di commercio sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Hanno effetto all’atto della pubblicazione. 2 Tutte le pubblicazioni previste dalla legge sono parimenti effettuate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |