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Art. 163
II. Ammontare, nullità e riduzione della pena 1 L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti. 2 Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile. 3 Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. |