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Art. 167
II. Effetti della cessione 1. Posizione del debitore a. Pagamento in buona fede Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all’originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto. |