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Art. 253a
II. Campo d’applicazione 1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali 1 Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali. 2 Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo. 3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. |