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Art. 273a
D. Abitazioni familiari 1 Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del conduttore può contestare la disdetta, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta. 2 Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi. 3 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.113 113 Introdotto dall’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |