Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 329c
c. Continuità e data 1 Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.142 2 Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica. 142Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161). |