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Art. 364
B. Effetti I. Obblighi dell’appaltatore 1. In genere 1 L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.251 2 Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell’appaltatore. 3 Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione252 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera. 251Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. 252Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione». |