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Art. 365
2. Riguardo alla materia 1 Se l’appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore. 2 L’appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell’uso fattone e restituirgli quanto sia per restare. 3 Ove durante l’esecuzione dell’opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l’appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare. |