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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 454

7. Pre­scri­zio­ne del­le azio­ni di ri­sar­ci­men­to

 

1 Le azio­ni di ri­sar­ci­men­to con­tro il vet­tu­ra­le si pre­scri­vo­no nel ter­mi­ne d’un an­no che nel ca­so di di­stru­zio­ne, per­di­ta o ri­tar­do, dal gior­no in cui la con­se­gna avreb­be do­vu­to aver luo­go e, nel ca­so di de­pe­ri­men­to, dal gior­no in cui la mer­ce fu con­se­gna­ta al de­sti­na­ta­rio.

2 Il de­sti­na­ta­rio o il mit­ten­te pos­so­no sem­pre op­por­re in via di ec­ce­zio­ne i lo­ro di­rit­ti, qua­lo­ra ab­bia­no re­cla­ma­to en­tro il ter­mi­ne di un an­no e i di­rit­ti me­de­si­mi non sia­no già estin­ti in se­gui­to ad ac­cet­ta­zio­ne del­la mer­ce.

3 So­no ec­cet­tua­ti i ca­si di do­lo e col­pa gra­ve del vet­tu­ra­le.