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Art. 472
A. Deposito in genere I. Definizione 1 Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro. 2 Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l’abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa. |