Costituzione
|
Art.123 Giudici probiviri
1 I giudici probiviri sono eletti dal Gran Consiglio. L’elezione è paritaria e per gruppi professionali. 2 Possono essere eletti stranieri che hanno esercitato la propria attività professionale in Svizzera per almeno otto anni, di cui almeno l’ultimo nel Cantone. |