Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

Traduzione 1

del 14 ottobre 2012 (Stato 17 settembre 2020)

1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Art.123 Giudici probiviri

1 I giu­di­ci pro­bi­vi­ri so­no elet­ti dal Gran Con­si­glio. L’ele­zio­ne è pa­ri­ta­ria e per grup­pi pro­fes­sio­na­li.

2 Pos­so­no es­se­re elet­ti stra­nie­ri che han­no eser­ci­ta­to la pro­pria at­ti­vi­tà pro­fes­sio­na­le in Sviz­ze­ra per al­me­no ot­to an­ni, di cui al­me­no l’ul­ti­mo nel Can­to­ne.

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