Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

Traduzione 1

del 14 ottobre 2012 (Stato 17 settembre 2020)

1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Art.135 Concertazione

1 Il Can­to­ne tie­ne con­to del­le ri­per­cus­sio­ni del­la sua at­ti­vi­tà sui Co­mu­ni.

2 Met­te in at­to un pro­ces­so di con­cer­ta­zio­ne con i Co­mu­ni fin dall’ini­zio del­la pro­ce­du­ra di pia­ni­fi­ca­zio­ne e di de­ci­sio­ne.

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