1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 26Libertà di opinione e di espressione
1 Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente.
2 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
3 Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l’interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata.