Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

del 14 ottobre 2012 (Stato 6 marzo 2023)

1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Art. 53 Elezioni comunali

Il cor­po elet­to­ra­le co­mu­na­le eleg­ge:

a)
il Con­si­glio co­mu­na­le;
b)
l’Ese­cu­ti­vo co­mu­na­le.

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