Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Art. 231 (a) Disposizione transitoria degli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1

En­tro 30 gior­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te Co­sti­tu­zio­ne, il Con­si­glio di Sta­to de­fi­ni­sce il nu­me­ro di fir­me ri­chie­ste per la riu­sci­ta di un’ini­zia­ti­va o di una do­man­da di re­fe­ren­dum con­for­me­me­men­te agli ar­ti­co­li 56 ca­po­ver­so 1, 57 ca­po­ver­so 1, 67 ca­po­ver­so 1, 71 ca­po­ver­so 1 e 77 ca­po­ver­so 1.