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Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra (Cost.-GE)
1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato definisce il numero di firme richieste per la riuscita di un’iniziativa o di una domanda di referendum conformememente agli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1.