Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.


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Art. 34 Garanzia della proprietà

1 La pro­prie­tà è ga­ran­ti­ta.

2 In ca­so d’espro­pria­zio­ne o di re­stri­zio­ne equi­va­len­te del­la pro­prie­tà è do­vu­ta pie­na in­den­ni­tà.

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