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Art. 128 Imposte dirette *
1La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:
2Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. 3Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente. 4I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.4 1* Con disposizione transitoria. |