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Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |