|
Art. 44 Principi
1La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. 2Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. 3Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni1 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. 1 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». |