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Art. 5 Stato di diritto
1Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. 2L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. 3Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. 4La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
