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Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni. 2Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni. 3Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale. 4Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni. |
