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Art. 67a Formazione musicale
1La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù. 2Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. 3Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. 1 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015). |