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Art. 74 Protezione dell’ambiente
1La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. 2Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. 3L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |