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Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
1La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. 2In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
3L’assicurazione è finanziata:
4Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.3 5Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò. 1 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). |