Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
75 Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 – RU 2015 2887; FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163). |