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Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso * 34
1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto. 2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso. 3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. 3 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF del 31 mag. 2021 – RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185). 4* Con disposizione transitoria. |