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Art. 117a Cure mediche di base 73
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure. 2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
73 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 – RU 20142769; FF 2010 2581, 20116713, 2013 6299, 20145431). |