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Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. 2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. 3 Essa agevola la naturalizzazione:
6 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 12 feb. 2017 (DF del 30 set. 2016, DCF del 13 apr. 2017– RU 20172643; FF 20157171201, 2017 2821). |