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Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. 2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. 3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. |