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Art. 64 Ricerca
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.29 2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.30 3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. 29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). 30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). |