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Art. 72 Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. 2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose. 3 L’edificazione di minareti è vietata.38 38 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2161; FF 2008 60176659, 2009 3763, 2010 2991). |