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Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. 2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. 3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |