|
Art. 130 Imposta sul valore aggiunto * 103104
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni. 2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.105 3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.106 3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.107 3ter Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l’aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.108 3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.109 4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito. 103 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849). 104* Con disposizione transitoria. 105 Dal 1° gen. 2024 l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8% (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20). 106 Dal 1° gen. 2024 l’aliquota normale ammonta al 8,1% e l’aliquota ridotta al 2,6% (art. 25 cpv. 1 e 2della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20). 107 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF del 13 mag. 2014, DCF del 2 giu. 2014, DCF del 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 40035646, 2014 35073511). 108 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91; FF 2019 5179; 2021 2991; 2023 486). 109 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91; FF 2019 5179; 2021 2991; 2023 486). |