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Art. 85a Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 47
La Confederazione riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante 47 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 20176731; FF 2015 1717, 2016 68257467, 2017 2961). |