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Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. 2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |