|
Art. 112c Aiuto agli anziani e ai disabili * 7071
1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. 2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. 70 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 71* Con disposizione transitoria. |