Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 119a Medicina dei trapianti 81
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute. 2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa. 3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato. 81 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 – RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 25117589). |