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Costituzione federale
della Confederazione Svizzera

Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

Chi è nel bi­so­gno e non è in gra­do di prov­ve­de­re a sé stes­so ha di­rit­to d’es­se­re aiu­ta­to e as­si­sti­to e di ri­ce­ve­re i mez­zi in­di­spen­sa­bi­li per un’esi­sten­za di­gni­to­sa.