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Art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull’asilo * 8384
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. 2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi. 3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86 5 L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.87 6 Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88 83* Con disposizione transitoria. 84 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU20141391;FF2011 5663, 20123451,20132756303,20143511). 85 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 20111199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529). 86 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 20111199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529). 87 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 20111199; FF 2008 1649, 2009 4427,2010 3171, 2011 2529). 88 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 20111199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529). |