Art. 123 Diritto penale 92
1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. 3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:
92 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU 2002 3148; FF 1997I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). 93 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). |