|
Art. 126 Gestione finanziaria 97
1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate. 2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica. 3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c. 4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi. 5 La legge disciplina i particolari. 97 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 20932565, 2002 1101). |