|
Art. 129a Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese 102
1 La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un’imposizione nello Stato di commercializzazione e un’imposizione minima. 2 A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali. 3 Per tutelare gli interessi dell’economia nazionale, la Confederazione può derogare:
102 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – RU 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015). |