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Costituzione federale
della Confederazione Svizzera

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1 Il Con­si­glio na­zio­na­le è com­po­sto di 200 de­pu­ta­ti del Po­po­lo.

2 I de­pu­ta­ti so­no elet­ti dal Po­po­lo a suf­fra­gio di­ret­to se­con­do il si­ste­ma pro­por­zio­na­le. Ogni qua­drien­nio si pro­ce­de al rin­no­vo in­te­gra­le.

3 Ogni Can­to­ne for­ma un cir­con­da­rio elet­to­ra­le.

4 I seg­gi so­no ri­par­ti­ti tra i Can­to­ni pro­por­zio­nal­men­te al­la lo­ro po­po­la­zio­ne. Ogni Can­to­ne ha di­rit­to al­me­no a un seg­gio.