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Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati
1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni. 2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due. 3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone. |