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Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno. 2 La legge può prevedere commissioni congiunte. 3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto. 4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge. |