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Art. 157 Deliberazione in comune
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale. |